Le attività di anticontraffazione non possono in alcun modo limitarsi esclusivamente all’introduzione di necessarie leggi e regolamenti giustamente restrittivi e punitivi l’illecita riproduzione o falsificazione del prodotto o servizio nazionale od allo sviluppo di attività facenti leva sulla coscienziosità personale e sociale.
Questo perché la contraffazione è prima di tutto una attività che tende a confondere e trarre in inganno l’acquirente finale mediante la più precisa riproduzione del prodotto e l’ancor più fedele riproduzione del marchio del produttore oltre che utilizzare colori riconducibili a quelli nazionali e denominazioni simil italiane.
La definizione e lo sviluppo di sistemi di anticontraffazione visivi o supportati da diversi sistemi tecnologici ha sino ad oggi prodotto scarsi risultati perché risulta imprescindibile dotare i prodotti ed i servizi realizzati interamente in Italia di un marchio o meglio di un vero e proprio BRAND distintivo e rappresentativo della qualità del prodotto nazionale e capace di elevarne ancor più la valenza consentendo nel contempo la possibile verifica di autenticità ed agendo quindi in termini attivi sui mercati.
Risulta quindi evidente che qualsiasi strumento o metodo di anticontraffazione, per quanto evoluto esso sia, non risolverebbe il problema e non agevolerebbe nelle attività di riconquista dei mercati anche perché potenzialmente clonabile.
L’abbinamento del Brand nazionale ad un sistema di anticontraffazione non riproducibile o clonabile è invece la soluzione vincente perché agisce in termini commerciali e promozionali nei mercati valorizzando il prodotto, tutelando e garantendo la provenienza e nel contempo tutelando e garantendo il consumatore rendendolo finalmente parte attiva e capace di verificare realmente, immediatamente e facilmente la qualità del suo acquisto.